La Corte territoriale ha correttamente richiamato la decisione della cassazione secondo cui sono utilizzabili le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato, incaricato dalla compagnia assicuratrice, non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’ambito di attività d’investigazione difensiva e non trovando, pertanto, in relazione ad esse applicazione la disciplina prevista dall’art. 391 bis cod. proc. pen. Correttamente, quindi, la Corte del merito ha inquadrato le dichiarazioni in questione come confessione stragiudiziale, che assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo.