Il lavoratore in malattia viene osservato dall’investigatore mentre esegue lavori pesanti in casa. La Cassazione ritiene legittime le prove acquisite dal datore di lavoro tramite l’agenzia investigativa incaricata.

La sentenza

La Corte di appello riteneva legittimo il ricorso, da parte del datare di lavoro, ad una agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica e utilizzabili il video e le fotografie, che ritraevano il lavoratore mentre il 7111/2013, e quindi durante il periodo di malattia, eseguiva, dalle ore 13.30 alle ore 14.20, lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione, non essendovi stato idoneo disconoscimento, ex art. 2712 c.c., di tali riproduzioni.

Riteneva, quindi, attendibile la testimonianza dell’investigatore privato incaricato dalla società di svolgere le indagini, stante la sua estraneità ai fatti di causa, ed esente il procedimento disciplinare dai vizi dedotti, posto che le contestazioni, così come formulate, non potevano ritenersi generiche, che il termine di 8 giorni (dalla presentazione delle giustificazioni) previsto dal CCNL Metalmeccanici per l’adozione del provvedimento era di natura meramente ordinatoria e che la garanzia rappresentata dall’affissione in luogo accessibile a tutti del codice disciplinare non trovava applicazione nel caso di specie, in cui si discuteva della violazione di doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.

La Corte, esaminate le fotografie ed il filmato, osservava poi come il dipendente vi apparisse svolgere attività piuttosto gravose e richiedenti un impegno fisico non inferiore a quello tipico delle mansioni di autista/aiuto meccanico esercitate per la società datrice di lavoro, così da risultare incompatibili, alla stregua del notorio, con la reale sussistenza dell’affezione (“gonalgia e lombalgia acuta’) che aveva dato luogo alla sua prolungata assenza per malattia.

Sentenza Cassazione