Le investigazioni svolte per la raccolta prove al fine dell’affidamento di minori rappresentano una parte importante della nostra attività. Di seguito un interessante commento del nostro partner legale a proposito del “ruolo del padre nell’affidamento dei figli”.
L’avvocato Roberto Campagnolo ha commentato la recentissima legge n. 154/2013: “revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’ art. 2 della Legge 10 dicembre 2012 n. 219“, concernente il nuovo ruolo del padre nell’affidamento dei figli.
Alla luce delle novità da essa introdotta sono stati esaminati, tra gli altri, i quesiti e le varie ipotesi sotto indicate.
Un primo caso che é stato sottoposto alla attenzione dello studio legale Roberto Campagnolo concerne l’affidamento esclusivo al padre del figlio minorenne, in una causa di separazione legale addebitata per colpa alla madre (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 16593/2008 ).
Sotto questo profilo, si trattava di una delicatissima situazione sottoposta al Giudice, a causa del comportamento violentemente oppositivo della madre, del desiderio del minore di vivere col padre, della scelta di quest’ultimo di cambiare residenza E’ indubbio, infatti, che, secondo la più recente dottrina e giurisprudenza, si sia ormai passati dalla monogenitorialità all’affido condiviso. Ciò richiede un ripensamento sull’affidamento esclusivo, che da regola è diventata eccezione.
Quali limiti incontra, dunque, un giudice nell’ utilizzare il “vecchio“ schema dell’ affido esclusivo, soprattutto al padre, in caso di conflittualità fra i coniugi?
La questione non é di poco conto, e non sempre é possibile da una parte ricorrere all’istituto della mediazione familiare e dall’altra invocare la tutela di cui all’ art. 709 ter c.pc. ogni qualvolta non sia stato garantito un equilibrato rapporto del minore con entrambe i genitori.
Accanto ai casi più semplici, la realtà di oggigiorno ha permesso di riscontrare il sorgere di questioni problematiche, quali la diversità di credo religioso da parte di un coniuge, ovvero la cittadinanza extracomunitaria, anche di uno solo di essi ( Cass n. 6441/2009 ).
Lo studio legale Roberto Campagnolo ha al vaglio molteplici casi analoghi, ovvero in cui l’eccessiva conflittualità fra i coniugi ha portato ad una scelta giudiziale che deroga all’ affido condiviso, recuperando il valore della figura paterna.
Spesso (ma non sempre) gli ex coniugi sono d’accordo per l’affidamento esclusivo ad uno di essi, anche se questi sia il padre.
Un quesito che é stato allora sottoposto all’ attenzione dello studio legale Campagnolo riguarda l’affidamento della figlia al padre sulla base di una sua espressa richiesta (Cass n. 18867/2011): può dunque la minore essere affidata esclusivamente al padre secondo il suo desiderio e senza che peraltro siano state riscontrate carenze affettive da parte della madre?
E, viceversa, può l’avversione della minore per il padre essere superata da una decisione del giudice, il quale reputi che la madre non faccia che aggravare il contrasto fra i due, e dunque affidi ugualmente la ragazza al padre?
Più in generale, può (o deve) essere sempre sentito il minore in caso di provvedimenti che lo riguardino ( l. 219/2012 ) ?
Ancora, un quesito che è stato sottoposto all’ attenzione dello Studio Legale Campagnolo riguarda il ruolo degli ascendenti nel processo di separazione, e più in particolare se essi possano conservare rapporti significativi coi minori ex art. 155 c.c., anche in caso di affido esclusivo al padre.
E infine, come conciliare il diritto di ciascun ex coniuge, specie se non affidatario, al rispetto della propria privacy, con l’obbligo di visita del minore?
Un altro aspetto particolarmente rilevante in materia di affidamento condiviso o esclusivo, specialmente al padre, riguarda l’assegnazione della casa ex coniugale nel preminente interesse del minore, interesse contemperato con l’ obbligo di mantenimento, che può di conseguenza incidere anche sul provvedimento di assegnazione ( Cass. n. 12309/2004 ).
Tale minore, ed é questo un altro caso portato all’ attenzione dell’ avvocato Campagnolo, una volta maggiorenne, ed allontanatosi per motivi di studio o di lavoro dalla casa in cui convive con il genitore, conserva il diritto di abitazione nella casa assegnatagli in sede di separazione giudiziale dei genitori?
Sul provvedimento di assegnazione possono poi incidere vicende relative, ad esempio, ad una malattia invalidante del padre, ovvero ad un trasferimento per motivi di lavoro.
Resta salvo il fatto che, nel caso di cessazione della relazione di fatto, in assenza dei figli, l’ex coniuge può essere tenuto ad allontanarsi immediatamente dalla casa dove conviveva.
Interessante questione é poi l’opponibilità ( con eventuale trascrizione ) a terzi del provvedimento di assegnazione dell’ immobile, specie nei confronti dell’ eventuale terzo proprietario ( Cfr.C. Cost. n. 454/89 ).
Il mantenimento del figlio, anche se affidato al padre, cessa con il raggiungimento della maggiore età, ovvero vi é comunque un obbligo di assistenza fino alla piena autosufficienza economica?
Lo studio legale Campagnolo ha esaminato una varia casistica, dall’ avviamento, da parte del figlio, di un’ attività commerciale, alla stipula di un contratto di lavoro, alle nozze.
L’ assegno di mantenimento, inoltre, può essere ridotto proporzionalmente in ragione delle mutate esigenze del figlio, nonché della parziale indipendenza economica raggiunta.
Aspetto particolarmente delicato é quello concernente il diritto del figlio maggiorenne non riconosciuto a proporre domanda di mantenimento nei confronti del padre.
La casistica, infine, contempla anche l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne disabile, per il quale si applicano le stesse disposizioni previste per il minorenne convivente (Cass. n. 1145/2007).
Lo studio legale Campagnolo ha seguito inoltre con particolare attenzione i casi di affidamento congiunto, in cui il padre era tenuto a far visita alla figlia minorenne. Può tale diritto essere tramutato in affido esclusivo sulla base del solo desiderio espresso dalla stessa?
Numerosi quesiti in merito alla fattispecie dell’ affido esclusivo al padre sorgono osservando la questione dal lato processuale.
In ambito processuale, ci si chiede anzitutto quale giudice sia competente in caso di affido esclusivo ovvero condiviso. E quale é il ruolo del P.M.?
Inoltre, il provvedimento che modifica le condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. é immediatamente esecutivo?
Alcune questioni, infine, sono sorte sulla base dell’ applicazione dell’ art. 709 – ter c.p.c. ( risarcimento da parte di un genitore dei danni arrecati al minore, l. n. 54/2006 ) In primo luogo, quale condotta genitoriale comporta l’ applicazione di tale norma? La madre che impedisca al padre di vedere il figlio, ad esempio accompagnandolo a scuola, può essere tenuta al risarcimento danni ex art. 709 – ter c.p.c.? E ancora, che tipo di risarcimento é dovuto in caso di arbitrario cambio di residenza?
In conclusione, il dubbio che la normativa legislativa e giurisprudenziale pone oggigiorno é se venga salvaguardato in ogni caso il diritto alla bigenitorialtà, sicuramente in caso di affidamento condiviso, ma anche con riferimento alla nuova figura paterna, posto il nuovo e più responsabile ruolo della stessa.